PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1.  Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

          «l-quinquies) le spese sostenute per il restauro dell'alto fusto nei boschi cedui, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione e conservazione delle foreste nonché le erogazioni liberali ed i contributi versati ad enti o istituzioni pubblici o associazioni legalmente riconosciuti o loro consorzi che, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono le attività di cui alla presente lettera finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato previo accertamento della loro congruità. Allo stesso Corpo forestale è demandato il compito di stabilire i tempi e i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui alla presente lettera, nonché di vigilare sulla effettiva destinazione agli scopi indicati delle erogazioni liberali fatte agli enti o istituzioni pubblici o associazioni legalmente riconosciuti e loro consorzi».

      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «3-bis. Le spese, le erogazioni liberali ed i contributi di cui alla lettera l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti ed alle condizioni ivi indicati».